Questo è quanto il DPR del 09-02-2001, n.187 dice sulla classificazione delle farine in Italia:
Farine di grano tenero
1. È denominato "farina di grano
tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente
abburattamento del grano tenero liberato dalle
sostanze estranee e dalle impurità.
2. È denominato "farina integrale
di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla
macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee
e dalle impurità.
3. Le farine di cui ai commi 1 e 2
destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le
caratteristiche seguenti:
SU 100 PARTI DI SOSTANZA SECCA
TIPO E DENOMINAZIONE UMIDITÀ MAX % Ceneri Proteine
min max minime (azoto X 5.70)
Farina di grano tenero tipo 00 14.50 - 0.55 9.00
Farina di grano tenero di tipo 0 14.50 - 0.65 11.00
Farina di grano tenero tipo 1 14.50 - 0.80 12.00
Farina di grano tenero tipo 2 14.50 - 0.95 12.00
Farina integrale di grano tenero 14.50 1.30 1.70 12.00
4. Le disposizioni del comma 3 non si
applicano alle farine destinate ad utilizzazioni diverse dalla
panificazione.
5. La farina tipo 00 può essere
prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).
6. Nella farina tipo 1 le ceneri non
possono contenere più dello 0,3 per cento di parte insolubile in
acido
cloridrico.
7. È tollerata l'immissione al consumo
di farine di grano tenero con tenore di umidità fino al 15,50 per
cento, a condizione che sulla relativa etichetta
figuri la dicitura umidità massima 15,50 per cento.
Sfarinati di grano duro
1. È denominato "semola di grano
duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare
a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente
abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e
dalle impurità.
2. È denominato "semolato
di grano duro", o semplicemente "semolato", il
prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano
duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola.
3. È denominato "semola
integrale di grano duro", o semplicemente "semola
integrale", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente
dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e
dalle impurità.
4. È denominato "farina di
grano duro" il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione
e conseguente abburattamento del grano duro liberato
dalle sostanze estranee e dalle impurità.
5. Gli sfarinati di grano duro
destinati al commercio sono prodotti nei tipi e con le
caratteristiche seguenti:
SU 100 PARTI DI SOSTANZA SECCA
TIPO E DENOMINAZIONE UMIDITÀ MAX % Ceneri Proteine
min max minime (azoto X 5.70)
Semola* 14.50 - 0.90 10.50
Semolato 14.50 0.90 1.35 11.50
Semola integrale di grano duro 14.50 1.40 1.80 11.50
Farina di grano duro 14.50 1.36 1.70 11.50
* Valore granulometrico alla prova di
setacciatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,180 di
luce, massimo 25 per cento.
6. È consentita la produzione, da
destinare esclusivamente alla panificazione ed al consumatore, di
semola e di semolato rimacinati nonché di farina
di grano duro.
7. Negli sfarinati di cui ai commi 5 e
6 è tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non
superiore al 3 per cento.
8. È tollerata l'immissione al consumo
di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al 15,50 per
cento, a condizione che sulla relativa etichetta
figuri la dicitura umidità massima 15,50 per cento.
Nessun commento:
Posta un commento